Sentenza TAR della Regione Puglia – Sezione Lecce

TAR PUGLIA – Lecce, Sez. III, 20 febbraio 2010, n. 557, Pres. A. Cavallari, Rel. E. Manca. Clausola del bando di gara che subordina il pagamento del progettista al finanziamento del progetto proposto dalla p.a. – Illegittimità – Sussiste.
Eccezione di avvenuta abrogazione del divieto ad opera del cd. decreto Bersani – Infondatezza. [A2/10/003]

Massima: Il cd. “decreto Bersani”, pur eliminando i minimi tariffari e consentendo di concordare tariffe parametrate ai risultati ottenuti, non contempla invece, espressamente, la diversa ipotesi in cui il compenso venga in toto subordinato al raggiungimento degli stessi.
Non può che dedursene, dunque, la volontà di confermare la sopravvivenza del divieto (in tal senso anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione n. 33 del 2009) e, quindi, il convincimento del legislatore in ordine alla esclusione del finanziamento come obiettivo cui possa essere parametrato il compenso (situazione in astratto configurabile al pari del patto di quota lite per gli avvocati). [L.M.]

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