Circolari CNG n. 546 – n. 547 del 7 maggio 2026

Caro collega ti segnalo che il Consiglio Nazionale dei Geologi, in data 7 maggio 2026, ha emanato due importantissime circolari:

1-      La circolare n. 546 – “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (cd. “Decreto maltempo”)

2-      La circolare n. 547“Calcolo dei corrispettivi negli affidamenti diretti dei contratti pubblici di servizi tecnici di importo inferiore a 140.000 euro”
Allegato Circolare 2026_547 – Parere MIT n. 4169_2026

La circolare n. 546 fa seguito alla pubblicazione in G.U. n. 97 del 28 aprile, della Legge 27 aprile 2026 n. 59 (conversione con modificazioni del decreto legge 27 febbraio 2026, n. 25); in tale legge viene istituito il ruolo dell’esperto assicurativo catastrofale ai fini della perizia assicurativa per l’accertamento e la stima economica dei danni catastrofali conseguenti a fenomeni di natura idrogeologica e geologica; viene inoltre stabilito all’art. 19, comma 4-bis, che “per le perizie relative ai danni derivanti da frana, dissesto idrogeologico, fenomeni vulcanici o instabilità dei versanti, sprofondamenti, voragini o doline di crollo, l’esperto assicurativo catastrofale, iscritto nel ruolo di cui al presente articolo, acquisisce una relazione geologica redatta da un geologo abilitato all’esercizio della professione e iscritto nel relativo albo professionale”.

La circolare n. 547, con l’allegato parere n. 4169 del 21 aprile 2026, informa che il Servizio Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici realizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che per gli affidamenti diretti dei servizi tecnici di importo inferiore a 140.000 €, la riduzione dei corrispettivi del 20% prevista dal comma 15-quater dell’art. 41 del D. Lgs. 36/2023, è da intendersi come sconto massimo ammissibile, da applicarsi o meno a discrezione dell’operatore economico sull’importo computato per intero dalla stazione appaltante in base all’Allegato I.13.